Lavoro stagionale in Italia

Quali sono le caratteristiche specifiche dei contratti a tempo determinato per attività stagionali?

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L’estate è vicina e ripartono le attività che non richiedono l’impiego di lavoratori stabili, ma i contratti a tempo determinato per attività stagionali hanno delle particolarità rispetto ai contratti a termine generici: vediamo quali sono.

Innanzitutto, anche se l’assunzione è volta allo svolgimento di un lavoro estivo (o invernale), il contratto deve essere stipulato per iscritto, deve indicare il termine di scadenza della prestazione, e deve essere firmato dal lavoratore o dalla lavoratrice prima dell’inizio del suo incarico.

A differenza di altri contratti a tempo determinato, però, le attività stagionali non beneficiano del limite dei 24 mesi di durata massima, che negli altri settori implica la trasformazione dei contratti in assunzioni a tempo indeterminato. Di conseguenza, nelle attività stagionali risulta legittima l’assunzione a termine della stessa persona per x anni con n singoli contratti da pochi mesi ciascuno. 

Per quanto riguarda le proroghe, il cui limite massimo è 4 così come per la generalità dei casi, a differenza degli altri contratti a termine quelli per il lavoro stagionale possono essere prorogati dal datore di lavoro senza necessità di indicare una causale.
Allo stesso modo, la riassunzione a termine della stessa persona per un’attività stagionale non necessita di causale né di rispettare le cosiddette “pause intermedie” o “periodi cuscinetto” tra un impiego e l’altro, di 10-20 giorni, previsti dagli altri contratti.

Occorre sapere, però, che le attività riconosciute come stagionali nel nostro Paese sono ancora quelle elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica n.1525, del 1963. Nonostante sia stato emendato più volte con diverse ipotesi negli anni successivi al 2001, quando la legge è stata abrogata, il decreto contiene prevalentemente attività riferite al settore agricolo o industriale ad esso correlato, molte delle quali oggi risultano antiquate.

In verità una via finalizzata a rendere più attuali le attività stagionali previste dalla legge ci sarebbe: infatti, l’art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 chiede al Ministro del Lavoro un decreto finalizzato ad a rendere attuali le definizioni del 1963, ma da allora nulla è cambiato e la materia continua ad essere disciplinata dal Decreto del 1963, consultabile qui.

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