Lo Sportello Ricerca Lavoro ha il compito di informare la cittadinanza in merito alle procedure da seguire per trovare un nuovo lavoro, ma anche rispetto al panorama lavorativo odierno e al suo funzionamento. Nei precedenti articoli abbiamo analizzato le caratteristiche dei contratti di lavoro stagionale e dei contratti di apprendistato di primo livello.
Oggi, invece, vediamo nel dettaglio le caratteristiche del lavoro part-time.
Il contratto di lavoro part-time, o “contratto di lavoro a tempo parziale”, indica un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro rispetto al full-time (che corrisponde solitamente a 40 ore settimanali).
Inizialmente il contratto part-time era una sorta di prassi fra lavoratore e datore di lavoro. La prima normativa che ha regolamentato il lavoro part-time è del 1984 con il DL 726 del 30 ottobre. Nel corso degli ultimi decenni è stato poi disciplinato e modificato più volte, con l’introduzione di incentivi e finanziamenti per chi intenda stipulare contratti a tempo parziale, o approvi trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti lavorativi da full a part-time.
Come il contratto full-time, il lavoro part-time è un normale contratto di lavoro subordinato e, come tale, può essere a tempo determinato o indeterminato.
Perché sia valido deve essere redatto in forma scritta: in assenza di questa stipula, infatti, il rapporto lavorativo viene considerato come una forma lavorativa subordinata a tempo pieno. Nell’accordo dunque deve essere chiaramente esplicitata la durata della prestazione lavorativa e dell’orario di lavoro.
Le forme di lavoro part-time esistenti e di possibile applicazione sono:
- orizzontale: il lavoratore è impiegato tutti i giorni a orario ridotto;
- verticale: il dipendente lavora a tempo pieno, ma solo in precisi giorni della settimana, del mese, o dell’anno;
- misto: combinazione delle due modalità sopra citate.
Per la determinazione dell’orario di lavoro è possibile avvalersi di alcune clausole flessibili, presenti nei vari CCNL, che vadano a garantire il raggiungimento dell’orario concordato e, nel contempo, permettano la miglior conciliazione possibile della vita lavorativa con quella privata.
Il contratto di lavoro part-time prevede che il lavoratore goda degli stessi diritti dei dipendenti full-time: importo della retribuzione oraria; durata del periodo di prova; ferie annuali; congedo di maternità/paternità; riposi giornalieri; conservazione del posto in caso di malattia/infortunio; diritti sindacali, ove previsti, e calcolo delle competenze indirette e differite previste nel CCNL di riferimento.
Non esistono limitazioni all’applicabilità del contratto di lavoro a tempo parziale: è valido in tutti i campi, anche in agricoltura, e può essere stipulato da tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro.
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