I soggetti obbligati alle vaccinazioni per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 non in regola al primo febbraio 2022, ricevono una sanzione amministrativa pari a 100 euro secondo quanto previsto dall’art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021.
I soggetti destinatari della sanzione sono:
- Esercenti le professioni sanitarie;
- Lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;
- Personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- Ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, comunica ai soggetti obbligati, non in regola con le vaccinazioni, l’avvio del procedimento sanzionatorio.
Il cittadino ha dieci giorni, dalla ricezione della sanzione, per comunicare alla AUSL competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale.
Cosa fare se impossibilitati o esentati dalle vaccinazioni anti-covid
Bisogna inviare la documentazione del differimento o dell’esonero dal vaccino in modalità telematica.
Sarà necessario compilare il modulo online riportato nelle pagine delle Aziende Usl, accessibile con autenticazione tramite SPID o CIE. Il cittadino dovrà inserire i propri dati e allegare la scansione della sanzione e la documentazione attestante l’esonero/differimento.
Nel sito della Regione Emilia-Romagna sono elencate le Aziende USL con i relativi riferimenti per trasmettere la documentazione.
Successivamente, il cittadino informerà l’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’AUSL competente per territorio, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata
L’AUSL dovrà comunicare entro 10 giorni l’attestazione relativa all’esenzione/differimento all’AdER. In caso contrario, quest’ultima provvederà alla notifica di addebito con valore di titolo esecutivo.
Tale pagamento dovrà essere effettuato dai destinatari entro i 60 giorni successivi la ricezione dell’avviso.