Cittadini stranieri: Assegno Unico Universale

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L’assegno unico universale costituisce un supporto economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (a determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

Gli stranieri hanno diritto all’assegno unico?

Si, l’assegno unico spetta anche ai cittadini stranieri. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che l’assegno unico spetta, oltre che ai cittadini italiani anche ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o un suo familiare, ai titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini extracomunitari in possesso di determinate tipologie di permesso di soggiorno:

Possono inoltre chiedere l’assegno unico i lavoratori del Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei.

Requisiti per i cittadini stranieri per ottenere l’assegno unico universale

Il cittadino straniero deve:

  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi.

    N.B. È possibile presentare domanda di assegno unico con un ISEE pari o sopra i 40mila€.
    Può chiedere l’assegno unico anche chi non presenta l’ISEE.

Chi non può richiedere l’assegno unico

Non può richiedere l’assegno unico chi è in possesso delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

• attesa di occupazione;
• tirocinio e formazione professionale;
• motivi di studio;
• residenza elettiva;
• visite, affari o turismo.

Come fare domanda

La domanda di assegno unico deve essere presentata dal genitore una volta sola ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio se maggiorenne, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

La domanda può essere presentata:

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