L’assegno unico universale costituisce un supporto economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (a determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
Gli stranieri hanno diritto all’assegno unico?
Si, l’assegno unico spetta anche ai cittadini stranieri. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che l’assegno unico spetta, oltre che ai cittadini italiani anche ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o un suo familiare, ai titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini extracomunitari in possesso di determinate tipologie di permesso di soggiorno:
- con il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- con un permesso unico di lavoro che consenta di svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- con il permesso di soggiorno per motivi di ricerca, il titolare deve autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- con permesso per motivi di lavoro autonomo;
- con il permesso per protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria, apolidia);
- con la Carta blu UE;
- con il permesso di soggiorno per motivi di famiglia a seguito di ricongiungimento familiare;
- con la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’UE o della carta di soggiorno permanente;
- con il permesso per motivi di lavoro subordinato di durata di almeno 6 mesi;
- con il permesso stagionale di durata di almeno 6 mesi;
- con il permesso per assistenza minori (art. 31);
- con il permesso per protezione speciale;
- con il permesso per casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U.I).
Possono inoltre chiedere l’assegno unico i lavoratori del Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei.
Requisiti per i cittadini stranieri per ottenere l’assegno unico universale
Il cittadino straniero deve:
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi.
N.B. È possibile presentare domanda di assegno unico con un ISEE pari o sopra i 40mila€.
Può chiedere l’assegno unico anche chi non presenta l’ISEE.
Chi non può richiedere l’assegno unico
Non può richiedere l’assegno unico chi è in possesso delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
• attesa di occupazione;
• tirocinio e formazione professionale;
• motivi di studio;
• residenza elettiva;
• visite, affari o turismo.
Come fare domanda
La domanda di assegno unico deve essere presentata dal genitore una volta sola ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio se maggiorenne, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
La domanda può essere presentata:
- accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato: http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizi/119:6649/39171/