Se il cittadino riscontra inadempienze da parte della banca o della società finanziaria rispetto ad un contratto di finanziamento stipulato, cosa può fare?
In caso di inadempimenti da parte della banca o della società finanziaria (mancata trasparenza condizioni contrattuali, richiesta apertura obbligatoria assicurazioni), il cittadino può:
- formalizzare un reclamo tacciabile, da inoltrare tramite lettera raccomandata A/R all’indirizzo postale dell’Ufficio Reclami della banca o della società finanziaria stessa, oppure attraverso gli appositi moduli online che ciascuna ha sul proprio sito web. L’Ufficio Reclami ha massimo 60 giorni di tempo per rispondere;
- segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte della banca o della società finanziaria presentando un esposto alla Banca d’Italia gratuitamente e senza l’assistenza di un legale.
La presentazione di un esposto non avvia un procedimento amministrativo. La Banca d’Italia facilità il dialogo tra le parti invitando l’intermediario a prendere visione della documentazione e chiarisce i dubbi del cittadino. Nel caso in cui riceva un esposto che non rientra tra le sue competenze, lo inoltra all’Organo competente o invita direttamente il cittadino a rivolgersi all’ente corretto.
N.B. Prima della segnalazione, è necessario controllare che nell’elenco “ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA” la banca o la società finanziaria che si intende segnalare sia presente.
Il cittadino ha inoltrato il reclamo/esposto, ma non è soddisfatto della risposta ricevuta. Cosa può fare?
Nel caso in cui l’Ufficio Reclami della banca o della società finanziaria non risponda entro il termine dei 60 giorni o la risposta sia negativa (o insoddisfacente, anche per quanto riguarda l’esposto) per il cittadino, quest’ultimo può presentare, entro 12 mesi (non oltre) dall’ultimo reclamo, un ricorso tramite l’ABF – Arbitro Bancario e Finanziario, in forma scritta e online, senza l’ausilio di un avvocato. L’unica spesa prevista è il versamento di 20€ per le spese di procedura, che saranno rimborsate dall’intermediario in caso di accettazione del ricorso.
Il cittadino può rivolgersi all’ABF quando la controversia riguarda una banca o un altro intermediario finanziario iscritto in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d’Italia.
Il ricorso all’ABF può essere presentato per richiedere una somma pari o inferiore a 200.000€. Qualora la somma sia superiore, supera il valore della competenza del sistema stragiudiziale e l’ABF non potrà occuparsene.
Per la richiesta di accertamento dei diritti del cliente o degli obblighi della banca, non si applicano limiti di importo. Ad esempio, come scritto in precedenza, la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione dell’ipoteca dopo l’estinzione del mutuo sono motivazioni su cui l’ABF può intervenire.
Il cittadino ha anche la possibilità di verificare, cercando nella sezione “Decisione del Collegio”, se sono già stati registrati ricorsi in merito a problematiche simili alla propria e l’esito degli stessi. È possibile anche accedere all’elenco degli intermediari inadempienti, ossia le banche e le società finanziarie che non hanno rispettato le decisioni dell’Arbitro Bancario o che non hanno collaborato alla risoluzione della controversia.
N.B. Per le controversie già sottoposte ad un giudice o ad un organismo di conciliazione non è possibile presentare ricordo all’ABF fino a quando la conciliazione, terminata, non è andata a buon fine o l’intermediario l’ha attivata e il cliente non ha aderito.