Nel precedente articolo abbiamo esaminato le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale. Come anticipato, è necessario distinguere tale tipologia di attività dalle prestazioni occasionali, che hanno altre connotazioni. Vediamo di cosa si tratta.
Le prestazioni occasionali sono disciplinate dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, successivamente modificato dal “Decreto dignità” del 2018. È possibile consultare i chiarimenti dell’INPS in proposito, riportati dalla circolare n. 103 del 17 ottobre 2018.
La prestazione occasionale è un rapporto di lavoro saltuario che una persona instaura con uno o più datori di lavoro.
Compensi e limitazioni
La legge impone un limite economico annuo per i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali attivabili dal lavoratore, che non possono superare i 5.000 euro netti.
Il limite scende poi a 2.500 euro per ogni prestazione svolta per conto dello stesso datore di lavoro. Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Il compenso del lavoratore è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora. Il compenso minimo giornaliero, invece, non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative.
Al compenso si applicano alcuni oneri a carico del datore di lavoro: la contribuzione alla Gestione Separata INPS nella misura del 33%, e l’assicurazione INAIL nella misura del 3,5%. Il lavoratore dunque ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Quando non è possibile stipulare il contratto
La legge prevede però alcuni limiti all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale, che non può essere stipulato:
- da parte di attività con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali il datore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Libretto Famiglia e contratto di prestazione occasionale
La legge distingue, poi, le prestazioni occasionali rese mediante il sistema del “Libretto Famiglia” dai contratti di prestazione occasionale.
- Il “Libretto Famiglia” riguarda prestazioni occasionali al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. Il Libretto Famiglia pertanto è pensato per le prestazioni occasionali domestiche e quindi, per esempio, per le attività di colf o baby sitter. Sempre nel limite dei 5.000 euro all’anno, il Libretto Famiglia può essere utilizzato anche dalle società sportive per pagare le prestazioni negli stadi degli steward.
- Il contratto di prestazione occasionale consente al datore di lavoro di acquisire, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Possono fare ricorso a tale contratto: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché le amministrazioni pubbliche e le imprese agricole, sebbene con specifiche regolamentazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda apposita sulla pagina dell’INPS a questo link.
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