FAQ Sovraindebitamento

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Cittadinanzattiva Emilia Romagna risponde alle domande più frequenti sul Sovraindebitamento (L 3/2012).

#sportellosovraindebitamento – Cosa c’è da sapere?

Cos’è il “Sovraindebitamento”?

La legge 3 del 2012 definisce il Sovraindebitamento “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. In altre parole la legge si rivolge ai soggetti non più in grado di rispettare il piano dei propri pagamenti (rate del mutuo, finanziamenti, imposte e tributi ecc.) per un determinato periodo o per sempre. 

Cosa vuol dire essere “sovraindebitato”?

Essere sovraindebitato significa non essere in grado di adempiere regolarmente alle spese derivanti dalle obbligazioni assunte nel corso del tempo. In altri termini, la tua disponibilità (patrimonio liquidabile) non è sufficiente per far fronte al pagamento dei debiti che hai contratto, tenuto conto anche delle spese necessarie per vivere.

A chi è rivolta la procedura di gestione della “Crisi da Sovraindebitamento”? 

La procedura è rivolta a tutti i soggetti non fallibili, ovvero consumatori/famiglie, imprenditori/imprese e società agricole, professionisti, start-up innovative o artigiani

Cos’è “l’esdebitazione”?

È il beneficio della cancellazione dei debiti non onorati, quando il Tribunale, al termine della procedura di gestione della crisi da Sovraindebitamento, dichiara d’ufficio inesigibili i crediti non pagati.

È possibile ripulire la mia situazione quando si conclude la procedura di sovraindebitamento? 

Si! Se la procedura si conclude correttamente hai diritto all’esdebitazione, quindi da quel momento la tua situazione, rispetto a tutti i debiti precedenti, viene “ripulita”. Nel caso in cui la procedura conclusa sia un Piano del Consumatore o un Accordo con i creditori, l’esdebitazione è automatica una volta rispettato e concluso il piano proposto. 

Nella procedura di liquidazione, invece, l’esdebitazione deve essere richiesta entro un anno dal decreto di chiusura della liquidazione e solo in presenza dei seguenti presupposti:

  • Cooperazione attiva del debitore nella procedura, senza averne ritardato lo svolgimento;
  • Soddisfazione, almeno parziale, dei creditori per titolo o causa anteriore;
  • Impegno del debitore in attività produttive di reddito o nella ricerca di occupazione senza rifiutare proposte d’impiego.

Solo in alcuni casi la situazione può lasciare traccia nelle banche dati, ma per un periodo di tempo limitato. In futuro potrai tornare a ricevere dei finanziamenti come qualsiasi altra persona che non si è mai trovata in difficoltà debitorie.

Quali sono le procedure previste nella “Gestione della Crisi”?

Le procedure previste nella Gestione della Crisi sono 3: 

  1. Il piano del Consumatore:

E’ riservato al Consumatore che abbia contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale svolta (ad esempio se hai acquistato una casa o un’auto, ma non un ufficio o un camion) o abbia rilasciato fidejussioni per parenti. Non è richiesto il consenso dei creditori e viene concesso dal Giudice, accertata la mancanza di colpa grave del debitore, della sua malafede, o di un suo comportamento fraudolento.

Il Giudice cui venga presentato un piano del consumatore, può decidere di interrompere eventuali procedure esecutive avviate. Con il provvedimento di omologa (non tutti i Tribunali lo prevedono, quello di Bologna si) possono essere interrotti eventuali pignoramenti mobiliari (trattenute dello stipendio).

  1. L’accordo di Ristrutturazione:

Questa procedura prevede l’accordo con i creditori aventi diritto al voto (nello specifico sono quelli cha non vantano particolari privilegi sui beni del debitore, ad esempio la banca con cui è stato contratto il mutuo per l’acquisto della casa non è un soggetto avente diritto al voto perché ha un privilegio sull’immobile). 

Ovviamente nella proposta oggetto dell’approvazione da parte dei creditori deve essere indicata la percentuale di soddisfacimento ai creditori e le relative tempistiche di pagamento. Affinchè vi sia il provvedimento di omologa è necessario il consenso almeno del 60% dei creditori. Con il provvedimento di apertura della procedura di accordo e fino al provvedimento di omologa non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive. 

  1. La liquidazione del patrimonio:

Può essere chiesta direttamente dal debitore, oppure essere successiva ad una delle altre due soluzioni (piano del Consumatore o accordo di Ristrutturazione). La liquidazione del patrimonio comprende tutti i beni di proprietà (ad eccezione di quelli che servono all’esercizio del lavoro che produce reddito per il sostentamento della famiglia e quelli che per legge sono impignorabili). 

Qual è il ruolo di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna nella procedura?

Cittadinanzattiva Emilia-Romagna ha siglato con l’Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l’Ordine degli avvocati di Bologna una convenzione in forza della quale la domanda presentata al predetto organismo, per il tramite di Cittadinanzattiva, non è soggetta alle spese di segreteria (pari ad € 250,00). 

Cittadinanzattiva, inoltre, si avvale di professionisti legali esperti nella materia del sovraindebitamento ai quali le persone interessate alla procedura e che siano privi di un proprio consulente, potranno rivolgersi per ottenere informazioni più specifiche e dettagliate e dai quali, se vorranno, potranno decidere di farsi assistere in questo percorso.  

Cos’è l’OCC? 

È una sigla che significa “Organismo di Composizione della Crisi”, ed è un ente terzo, pubblico o privato, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

Presso il Ministero delle Giustizia esiste un apposito elenco, ove sono indicati gli specifici Organismi e i Gestori professionisti che ne fanno parte. 

Non sono sicuro di essere sovraindebitato. Come posso richiedere informazioni?

Se non sei sicuro di essere sovraindebitato, contattaci per richiedere tutte le informazioni di cui hai bisogno. Chiamaci al numero 328 7717770 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. In alternativa, puoi mandare una mail a sovraindebitamento@cittadinanzattiva-er.it.

In anteprima, puoi scaricare il modello dell’istanza che Cittadinanzattiva Emilia Romagna presenterà all’Organo di Composizione della Crisi. Previo invio del modulo compilato e degli allegati richiesti (obbligatori), contattaci ai recapiti sopraindicati.

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