Si sente spesso parlare di contratti Co.Co.Co., ma di cosa si tratta?
L’acronimo sta per “Collaborazione Coordinata e Continuativa” e indica un rapporto di lavoro parasubordinato. La tipologia dell’attività svolta da un lavoratore Co.Co.Co. si trova, infatti, a metà strada tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo.
La collaborazione coordinata e continuativa è un rapporto di lavoro caratterizzato dall’obbligo del collaboratore di svolgere una prestazione prevalentemente personale a favore del committente ed in coordinamento con quest’ultimo.
I cosiddetti Co.Co.Co., dunque, lavorano in piena autonomia operativa, non sono sottoposti ad alcun vincolo di subordinazione, ma hanno un rapporto unitario e continuativo con il datore di lavoro.
La prima caratteristica di questa tipologia contrattuale è quindi l’autonomia del lavoratore, che decide tempi e modalità di esecuzione della commessa, sebbene possa impiegare i mezzi forniti dal committente oltre o in alternativa ai suoi.
Il secondo requisito fondamentale del Co.Co.Co. è la continuità, ovvero la permanenza del vincolo che lega le due parti. Se tale requisito manca, si parla infatti di collaborazione occasionale e non più di Co.Co.Co.
Per quanto riguarda la retribuzione, un contratto di Co.Co.Co. stabilisce un determinato compenso mensile per una determinata prestazione. In termini fiscali, i redditi percepiti a fronte di collaborazioni sono assimilati a quelli del lavoro dipendente.
I contratti di collaborazione non prevedono un orario di lavoro fisso né un luogo specifico per lo svolgimento della prestazione. Il lavoratore è dunque libero di scegliere i tempi e i luoghi di lavoro, purché rispetti la consegna del committente.
Dal punto di vista fiscale e assicurativo, i lavoratori Co.Co.Co. devono essere iscritti alla Gestione separata INPS e hanno obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL).
I collaboratori, inoltre, hanno diritto a percepire: l’indennità di maternità e paternità; l’indennità per congedo parentale; l’assegno per il nucleo familiare; l’indennità per malattia e per degenza ospedaliera; l’indennità di disoccupazione.
L’indennità di disoccupazione, nota come DIS-COLL, spetta ai Co.Co.Co. che abbiano perduto la loro occupazione non per propria volontà, e può essere richiesta anche da assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Sono esclusi dall’indennità di disoccupazione i collaboratori titolari di pensione, i professionisti con partita IVA, gli amministratori e i sindaci, i revisori di società, le associazioni e gli altri enti con o senza personalità giuridica.
Il calcolo della DIS-COLL viene effettuato sulla base del reddito mensile del richiedente, che si ottiene dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali (risultante dal versamento dei contributi effettuati) per il numero di mesi di collaborazione.
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