La Circolare n. 12 del 6 giugno 2022, accompagnata dal Manuale operativo, ha come obiettivo principale quello di favorire la conoscenza e la diffusione del contratto di apprendistato di I livello.
Ma che cos’è un contratto di apprendistato?
L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Il contratto si articola in tre tipologie:
– apprendistato di I livello, finalizzato a conseguire la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
– apprendistato di II livello o apprendistato professionalizzante, finalizzato al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali;
– apprendistato di III livello, finalizzato a conseguire un titolo d’istruzione superiore/universitaria (diplomi ITS, titoli universitari o dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica), nonché finalizzato ad attività di ricerca o per l’effettuazione del praticantato ai fini dell’abilitazione professionale.
Gli apprendistati di primo e terzo livello sono finalizzati al conseguimento di un titolo di studio tramite un percorso di formazione “duale”, che si snoda tra l’attività formativa svolta presso l’istituzione formativa (cosiddetta “formazione esterna”) e quella svolta presso l’impresa (cosiddetta “formazione interna”).
Nel contratto di secondo livello, invece, si prevede il conseguimento di una qualificazione professionale tramite una formazione svolta in impresa, sganciata dal conseguimento di qualifiche e titoli di studio.
Ne consegue che la peculiarità dell’apprendistato duale (I e III livello) è data dalla finalità formativa, nonché dal riconoscimento di un ruolo educativo all’impresa che si impegna a trasmettere all’apprendista competenze pratiche e conoscenze tecnico-professionali complementari a quelle già acquisite in ambito formativo.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
All’apprendistato di primo livello è affidato un ruolo strategico per il rafforzamento dei “sistemi di alternanza scuola–lavoro”. L’obiettivo consiste nel favorire la sinergia tra istruzione e mercato del lavoro, riducendo l’attuale divario di competenze scarsamente acquisite nel primo ambito e fortemente richieste nel secondo. L’intento è dunque duplice: se da un lato viene garantita a tutti la parità di accesso all’apprendimento permanente mediante percorsi di approfondimento delle competenze, dall’altro si vuole dare alle imprese la possibilità di reperire profili professionali specializzati, aumentando i livelli di occupazione giovanile.
- A chi si rivolge il contratto di apprendistato di primo livello
Il contratto è rivolto a soggetti che abbiano un’età compresa tra i 15 e i 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo.
- Documentazione
– Il Protocollo formativo è un documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto: contiene compiti e responsabilità dell’istituzione formativa e dell’impresa, relativamente all’esecuzione del piano formativo dell’apprendista.
– Il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all’interno del Piano Formativo Individuale (PFI), che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.
– Durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo in apprendistato viene compilato il Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell’efficacia del percorso formativo.
- Quanto dura un contratto di apprendistato di primo livello
Il contratto di apprendistato deve avere una durata minima non inferiore a sei mesi e una durata massima di quattro anni.
Alla conclusione del contratto, si possono verificare le seguenti possibilità:
– prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– proroga del contratto di apprendistato di primo livello (se non ancora raggiunta la durata massima);
– trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (di secondo livello);
– recesso dal contratto di apprendistato di primo livello.
- Monte ore
Il monte ore contrattuale deve prevedere – oltre alle ore di formazione esterna e interna – le ore di prestazione lavorativa.
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo livello stipulati in modalità part-time, la riduzione dell’orario riguarda solo le ore di prestazione lavorativa.
- Status dell’apprendista e garanzie assicurative
L’apprendista di primo livello assume il doppio status di “studente/lavoratore”.
Per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Per quanto riguarda le ore di formazione esterna il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; le ore di formazione interna, invece, sono a suo carico. In questo frangente si riconosce all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella prevista dai contratti collettivi.
In merito all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, è opportuno specificare che gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio sul lavoro.
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