Mutuo: cosa c’è da sapere

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L’acquisto di una casa di proprietà è, per la maggior parte dei cittadini, la scelta abitativa più consona per l’investimento dei propri risparmi. È fondamentale, prima dell’acquisto, valutare le spese necessarie a tal fine e porsi delle domande. 

Quanto denaro ho a disposizione? 

Quanto posso chiedere di prestito? 

Qual è la rata massima di rimborso che posso sostenere?

È importante che il cittadino valuti la propria capacità economica poiché il mutuo è un impegno economico che incide sul reddito individuale o familiare per un lungo periodo. Bisogna sempre verificare, anche durante il periodo di pagamento delle rate, di essere in grado di poterlo sostenere, soprattutto nei casi in cui avvengono cambiamenti rispetto al reddito del debitore. Ad ogni modo è utile sapere che la singola rata di rimborso non può superare il 30/35% delle proprie entrate mensili.

Infatti, un’ottima strategia potrebbe essere quella di far in modo che la rata del mutuo non superi un terzo delle proprie entrate mensili, cioè la somma del proprio stipendio e di eventuali altre fonti di reddito, per ovviare ad eventuali e improvvisi problemi economici o di salute. Nella rata mensile del mutuo, però, vanno inseriti anche altri eventuali “debiti” preesistenti, come ad esempio le rate per l’acquisto di un’auto. La banca valuta il merito creditizio del cittadino, cioè terrà conto degli altri debiti per decidere se e quanto concedere in prestito.

È altrettanto importante avere dei risparmi per coprire quella quota di costo che non sarà coperta dal mutuo. La banca, generalmente, eroga un importo non superiore all’80% del valore dell’immobile, valutato da un esperto della banca stessa che effettua una perizia. Le altre spese, alcune una tantum, sono strettamente connesse all’acquisto dell’immobile: ristrutturazione, arredamento, trasloco, spese notarili, assicurative, fiscali e di intermediazione ecc…

Quando il cittadino richiede il mutuo, la banca può chiedere allo stesso di aprire un nuovo conto corrente, su cui accreditare il proprio reddito e tramite il quale pagare le rate. L’intermediario che eroga il mutuo non può, ad ogni modo, obbligare il cittadino (debitore) ad aprire un nuovo C/C, si tratta di una scelta strettamente personale.

La stessa cosa vale per eventuali polizze assicurative per far fronte a rischi futuri. Il cittadino può decidere liberamente di tutelare se stesso, i propri cari e l’abitazione stipulando, ad esempio, una polizza assicurativa come la polizza payment protection insurance (PPI)1: lo scopo è quello di ovviare ad eventi personali sfavorevoli, come morte, invalidità permanente, infortunio, malattia o perdita del lavoro, che non permettono più al debitore di pagare le rate del mutuo.

L’unica assicurazione obbligatoria, che viene associata all’accensione di un mutuo ipotecario, è quella per incendio o scoppio, per tutelare il valore dell’ipoteca sull’immobile. Questa particolare polizza può essere comunque stipulata al di fuori della banca che eroga il mutuo, quindi con altro intermediario che presenta condizioni di copertura ritenute dal debitore maggiormente vantaggiose. La banca dovrà accettare tale copertura assicurativa e non potrà modificare le condizioni contrattuali offerte per l’accensione del mutuo.

Nella guida completa “Mutuo: cosa c’è da sapere” puoi trovare informazioni su:

  • Mutuo ipotecario
  • Interessi
  • Rinegoziazione
  • Surroga
  • Estinzione anticipata
  • Fondo Garanzia mutui prima casa
  • Fondo solidarietà mutui prima casa

La guida è scaricabile al seguente link:
https://www.cittadinanzattiva.it/rapporti-osservatori-e-indagini/65-il-mutuo-cosa-ce-da-sapere-2022/download.html

Per avere ulteriori informazioni puoi rivolgerti allo Sportello Servizi economici e finanziari
E-mail: tutela@cittadinanzattiva.it
Telefono: +39 06 36718040
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 14:00-17:00

Note a piè di pagina

  1. Alcune polizze PPI, se sono collegate ad un mutuo di lunga durata, potrebbero contenere la possibilità per il cittadino di proteggere il proprio patrimonio, nel caso in cui l’immobile venga gravemente danneggiato da un incendio, uno scoppio o un altro evento rovinoso.