Pillole energetiche: il contratto

21
contratto energia

Un contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico.

Le condizioni contrattuali nel mercato libero

Nel mercato libero le condizioni contrattuali di fornitura, così come accade per il prezzo del servizio di vendita, sono definite liberamente dal venditore, nel rispetto delle leggi in vigore.

In tutti i contratti devono essere presenti alcune clausole, definite dal venditore, che riguardano aspetti del servizio particolarmente importanti per il cliente, tra cui:

  • l’indicazione del servizio che sarà fornito dal venditore e la data di avvio;
  • la durata del contratto e le modalità di rinnovo;
  • il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo degli eventuali servizi aggiuntivi e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente;
  • le garanzie richieste al cliente (ad esempio, il deposito cauzionale o la domiciliazione del pagamento delle bollette);
  • le modalità di fatturazione, specificando il criterio adottato per la stima dei consumi, se è prevista l’emissione di fatture basate sulla stima;
  • i termini e le modalità per il pagamento delle bollette, e le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo;
  • le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore;
  • gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall’Autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
  • le modalità da seguire per presentare richieste di informazioni e reclami, e le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura.

Il venditore può modificare il contratto

Nei contratti di mercato libero, il venditore può modificare alcune clausole, espressamente indicate, per giustificati motivi. In questi casi il cliente deve essere informato con un’apposita comunicazione, diversa dalla bolletta, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche.

Per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve:

  • riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate;
  • spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica;
  • specificare il momento in cui la modifica verrà applicata;
  • indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto.

La comunicazione non è dovuta per le variazioni dei prezzi dovute all’applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. 

In questo caso il cliente è informato delle variazioni nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Se il venditore non rispetta i termini di preavviso o se la comunicazione non contiene le informazioni indicate, il cliente deve ricevere in bolletta un indennizzo automatico.

ll cliente è obbligato ad accettare le modifiche 

Il cliente che non intende accettare le modifiche proposte può cambiare venditore, quindi non è obbligato ad accettare le modifiche.

Il termine di preavviso per le modifiche del contratto garantisce al cliente il tempo necessario per scegliere un diverso contratto e cambiare fornitore prima che entrino in vigore le modifiche proposte.

fonti: atlante del consumatore